Iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri
Iscrizione anagrafica cittadini stranieri
-
Servizio attivo
A chi è rivolto
Ai cittadini europei ed extra-europei che intendono trasferire la residenza presso il Comune per più di 3 mesi.
Descrizione
CITTADINI UNIONE EUROPEA
La richiesta di iscrizione anagrafica per cittadini stranieri dell'Unione europea è obbligatoria per legge dopo 3 mesi dall'ingresso nel territorio dello Stato italiano. Occorre essere in possesso di passaporto o documento equipollente e trovarsi in una delle seguenti condizioni:
1) essere lavoratore subordinato o autonomo e presentare la documentazione attestante il rapporto di lavoro (contratto, buste paga, ecc.);
2) disporre per sé stesso e per i propri famigliari di risorse economiche sufficienti e disporre di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel territorio nazionale, della durata di almeno un anno (si veda Circolare del Ministero della Salute del 3 agosto 2007 pagina 11). Le risorse economiche devono indicativamente essere pari all'importo dell'assegno sociale Inps (per il 2017: 5.824,91 euro annui per il soggetto singolo, 11.649,82 euro per due soggetti);
3) Essere cittadino dell’Unione Europea che accompagna o raggiunge un famigliare, anch’egli cittadino dell'Unione, che ha diritto di soggiornare. Per famigliari si intendono: il coniuge, i discendenti in linea retta di età inferiore a 21 anni o a carico (figli, nipoti), gli ascendenti in linea retta a carico (genitori, nonni); NON sono considerati famigliari ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 30/2007 né il fratello né la sorella. Le parentele vanno dimostrate con atti e documenti debitamente tradotti e legalizzati, salvi i casi di esenzione previsti da trattati internazionali.
4) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attivita' principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se' stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel territorio nazionale della durata di almeno un anno;
5) essere coniuge di cittadino italiano; se il matrimonio è avvenuto all'estero, va dimostrato con atti e documenti debitamente tradotti e legalizzati, salvi i casi di esenzione previsti da trattati internazionali.
ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE CITTADINI UE
I cittadini Ue possono ottenere l'attestazione di soggiorno permanete se dimostrano di
1) essere stati residenti in Italia per 5 anni consecutivi; anche in Comuni diversi;
2) avere mantenuto, per 5 anni consecutivi, il diritto di soggiorno (lavoro, reddito+assicurazione, ecc.). Non perde il diritto di soggiorno colui che:
a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
b) è in stato di disoccupazione involontaria dopo un lavoro durato più di un anno ed è iscritto presso il Centro per l'impiego: in tale caso mantiene per sempre la qualifica di lavoratore;
c) è in stato di disoccupazione involontaria dopo un lavoro durato meno di un anno ed è iscritto presso il Centro per l'impiego: in tale caso mantiene per un anno la qualifica di lavoratore;
d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
I figli minorenni di chi ha il diritto di soggiorno permanente lo acquisiscono a loro volta: possono essere iscritti sull'attestazione di soggiorno permanente dei genitori.
Il costo è di due marche da bollo del valore di 16 Euro (Totale 32 Euro): una per la domanda l'altra per l'attestazione.
CITTADINI EXTRA UNIONE EUROPEA
Tutti i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea con regolare permesso di soggiorno hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione anagrafica, presentando:
1) per chi proviene dall’estero: passaporto; per chi è già iscritto in un Comune italiano: carta d’identità;
2) visto di ingresso (solo per chi proviene dall'estero);
3) codice fiscale;
4) permesso di soggiorno, oppure se scaduto (o primo rilascio): ricevuta della richiesta del nuovo permesso.
La richiesta di iscrizione anagrafica per cittadini stranieri dell'Unione europea è obbligatoria per legge dopo 3 mesi dall'ingresso nel territorio dello Stato italiano. Occorre essere in possesso di passaporto o documento equipollente e trovarsi in una delle seguenti condizioni:
1) essere lavoratore subordinato o autonomo e presentare la documentazione attestante il rapporto di lavoro (contratto, buste paga, ecc.);
2) disporre per sé stesso e per i propri famigliari di risorse economiche sufficienti e disporre di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel territorio nazionale, della durata di almeno un anno (si veda Circolare del Ministero della Salute del 3 agosto 2007 pagina 11). Le risorse economiche devono indicativamente essere pari all'importo dell'assegno sociale Inps (per il 2017: 5.824,91 euro annui per il soggetto singolo, 11.649,82 euro per due soggetti);
3) Essere cittadino dell’Unione Europea che accompagna o raggiunge un famigliare, anch’egli cittadino dell'Unione, che ha diritto di soggiornare. Per famigliari si intendono: il coniuge, i discendenti in linea retta di età inferiore a 21 anni o a carico (figli, nipoti), gli ascendenti in linea retta a carico (genitori, nonni); NON sono considerati famigliari ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 30/2007 né il fratello né la sorella. Le parentele vanno dimostrate con atti e documenti debitamente tradotti e legalizzati, salvi i casi di esenzione previsti da trattati internazionali.
4) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attivita' principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se' stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel territorio nazionale della durata di almeno un anno;
5) essere coniuge di cittadino italiano; se il matrimonio è avvenuto all'estero, va dimostrato con atti e documenti debitamente tradotti e legalizzati, salvi i casi di esenzione previsti da trattati internazionali.
ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE CITTADINI UE
I cittadini Ue possono ottenere l'attestazione di soggiorno permanete se dimostrano di
1) essere stati residenti in Italia per 5 anni consecutivi; anche in Comuni diversi;
2) avere mantenuto, per 5 anni consecutivi, il diritto di soggiorno (lavoro, reddito+assicurazione, ecc.). Non perde il diritto di soggiorno colui che:
a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
b) è in stato di disoccupazione involontaria dopo un lavoro durato più di un anno ed è iscritto presso il Centro per l'impiego: in tale caso mantiene per sempre la qualifica di lavoratore;
c) è in stato di disoccupazione involontaria dopo un lavoro durato meno di un anno ed è iscritto presso il Centro per l'impiego: in tale caso mantiene per un anno la qualifica di lavoratore;
d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
I figli minorenni di chi ha il diritto di soggiorno permanente lo acquisiscono a loro volta: possono essere iscritti sull'attestazione di soggiorno permanente dei genitori.
Il costo è di due marche da bollo del valore di 16 Euro (Totale 32 Euro): una per la domanda l'altra per l'attestazione.
CITTADINI EXTRA UNIONE EUROPEA
Tutti i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea con regolare permesso di soggiorno hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione anagrafica, presentando:
1) per chi proviene dall’estero: passaporto; per chi è già iscritto in un Comune italiano: carta d’identità;
2) visto di ingresso (solo per chi proviene dall'estero);
3) codice fiscale;
4) permesso di soggiorno, oppure se scaduto (o primo rilascio): ricevuta della richiesta del nuovo permesso.
Come fare
CITTADINO COMUNITARIO
I cittadini appartenenti ai paesi membri dell'Unione europea, e i loro familiari, possono liberamente circolare e soggiornare in Italia nel rispetto di una serie di adempimenti.
Per soggiorni inferiori a 90 giorno non è richiesta alcuna formalità oltre al possesso di un documento di identità valido per l’espatrio, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza; trascorso tale periodo, i cittadini sono tenuti ad iscriversi all’anagrafe del comune di residenza.
Il diritto di soggiorno è infatti riconosciuto nei confronti di chi esercita un’attività lavorativa in Italia, che segue un corso di studi e che dispone di risorse sufficienti per la permanenza in Italia e di un’assicurazione sanitaria o altro titolo di copertura rischi.
Per richiedere la prima residenza in Italia con provenienza dall'estero o il cambio di residenza da altro comune italiano è necessario presentare:
dichiarazione di residenza;
passaporto o documento d’identità valido per l’espatrio;
codice fiscale;
documentazione, in originale e fotocopia, indicata nell'allegato B;
marca da bollo di euro 16 per la richiesta dell'attestato di iscrizione anagrafica, che verrà rilasciato non appena conclusa la pratica;
CITTADINO STRANIERO NON COMUNITARIO
I cittadini di Stato terzo che intendono chiedere la residenza nel Comune di Vigodarzere devono presentare:
dichiarazione di residenza;
passaporto valido (i dati contenuti nel passaporto devono corrispondere esattamente ai dati contenuti nel permesso di soggiorno);
permesso di soggiorno in corso di validità;
codice fiscale;
documentazione, in originale e fotocopia, indicata nell'allegato A (come predisposto dal Ministero
I cittadini appartenenti ai paesi membri dell'Unione europea, e i loro familiari, possono liberamente circolare e soggiornare in Italia nel rispetto di una serie di adempimenti.
Per soggiorni inferiori a 90 giorno non è richiesta alcuna formalità oltre al possesso di un documento di identità valido per l’espatrio, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza; trascorso tale periodo, i cittadini sono tenuti ad iscriversi all’anagrafe del comune di residenza.
Il diritto di soggiorno è infatti riconosciuto nei confronti di chi esercita un’attività lavorativa in Italia, che segue un corso di studi e che dispone di risorse sufficienti per la permanenza in Italia e di un’assicurazione sanitaria o altro titolo di copertura rischi.
Per richiedere la prima residenza in Italia con provenienza dall'estero o il cambio di residenza da altro comune italiano è necessario presentare:
dichiarazione di residenza;
passaporto o documento d’identità valido per l’espatrio;
codice fiscale;
documentazione, in originale e fotocopia, indicata nell'allegato B;
marca da bollo di euro 16 per la richiesta dell'attestato di iscrizione anagrafica, che verrà rilasciato non appena conclusa la pratica;
CITTADINO STRANIERO NON COMUNITARIO
I cittadini di Stato terzo che intendono chiedere la residenza nel Comune di Vigodarzere devono presentare:
dichiarazione di residenza;
passaporto valido (i dati contenuti nel passaporto devono corrispondere esattamente ai dati contenuti nel permesso di soggiorno);
permesso di soggiorno in corso di validità;
codice fiscale;
documentazione, in originale e fotocopia, indicata nell'allegato A (come predisposto dal Ministero
Cosa serve
La dichiarazione di residenza, deve essere:
correttamente compilata in tutte le parti;
sottoscritta dal dichiarante e da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare che si trasferisce;
accompagnata dalla fotocopia del documento di identità di tutti i componenti del nucleo familiare che si trasferisce, anche minorenni.
correttamente compilata in tutte le parti;
sottoscritta dal dichiarante e da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare che si trasferisce;
accompagnata dalla fotocopia del documento di identità di tutti i componenti del nucleo familiare che si trasferisce, anche minorenni.
Cosa si ottiene
Iscrizione anagrafica
Tempi e scadenze
Entro 2 giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione del cittadino (art. 18 Dpr 223/1989) decorre la nuova residenza.
L'eventuale annullamento dell'iscrizione anagrafica avviene dopo 45 giorni dal ricevimento della dichiarazione, qualora gli accertamenti non siano andati a buon fine. Termine oltre il quale si applica la regola del silenzio-assenso.
L'eventuale annullamento dell'iscrizione anagrafica avviene dopo 45 giorni dal ricevimento della dichiarazione, qualora gli accertamenti non siano andati a buon fine. Termine oltre il quale si applica la regola del silenzio-assenso.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi Demografici
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
Documenti - Normativa
Modulistica
Argomenti
Ultimo aggiornamento pagina: 22/11/2023 11:52:21
Contatta il comune
- Leggi le domande frequenti
- Richiedi assistenza
- Prenota appuntamento (Apre il link in una nuova scheda)