Descrizione
IL SINDACO
Accertata la presenza, lungo vari tratti delle strade comunali di siepi, arbusti e piante di alto fusto in prossimità del confine stradale o che protendono rami sporgenti sulla sede stradale invadendola o creando ostacolo alla visibilità della segnaletica e altresì costituendo grave pericolo per la circolazione stradale e l'incolumità degli utenti, in particolare in caso di eventi atmosferici avversi quali temporali, forti piogge, vento e neve;
Considerato che l'Amministrazione Comunale, percorrendo la rete viaria di proprietà, ha riscontrato varie criticità;
Considerata la responsabilità imputabile alla Pubblica Amministrazione titolare delle strade di pubblico transito qualora non procedesse all'eliminazione delle situazioni anomale e pericolose per l'incolumità degli utenti;
Visto l'art. 823 Cod. Civ., ai sensi del quale spetta all'autorità amministrativa provvedere alla tutela dei beni del demanio pubblico procedendo in via amministrativa nonché valendosi dei mezzi ordinari di difesa della proprietà e del possesso, anche attraverso l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ex L. 689/81 e il ripristino d'autorità dello stato dei luoghi, senza necessariamente far ricorso all'autorità giudiziaria;
Richiamata la propria precedente ordinanza n. 52/2022 in data 08.10.2022 recante oggetto “Abbattimento alberi ubicati su fondi di proprietà privata limitrofi alle strade pubbliche ovvero interferenti con linee aeree elettriche, telefoniche e rete irrigua”;
Visto il nuovo Codice della Strada (D.lgs. 285 del 30/04/1992) ed in particolare:
- l'art. 16 che regola le modalità, gli obblighi circa le distanze da osservare per l'impianto di alberi, siepi vive, piantagioni, ecc. in prossimità delle strade;
- l'art. 18, comma 4, che recita: "Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione";
- l'art. 29 che testualmente dispone:
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile;
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173 a Euro 694;
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Richiamate inoltre le previsioni di cui:
- al vigente Regolamento di Polizia Rurale approvato con D.C.C. n. 40 in data 29.11.2013 ed in particolare dell’art. 18 commi 7 e 8;
- al vigente Regolamento di Polizia Urbana Approvato con D.C.C. n. 30 in data 11.12.2008, modificato da ultimo con D.C.C, n. 32 del 30.09.2019 ed in particolare dell’art. 20;
Visto l' art. 50 del D. Lgs. 267/2000 recante il "Testo Unico degli Enti Locali";
vista la legge 689/81, art. 20 - sanzioni accessorie - in merito alla confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere l’illecito o che ne sono il prodotto, purchè appartenenti all’autore della condotta illecita.
Ribaditi gli obblighi a carico dei proprietari confinati delle strade comunali al taglio e rimozione di piantagioni e siepi come più sopra richiamati;
Ritenuto opportuno emettere apposita ordinanza per il rispetto delle predette normative, al fine di evitare gli inconvenienti e pericoli dovuti alla sporgenza o eccessiva vicinanza di vegetazione rispetto alle sedi stradali (rischio di caduta di rami, scarsa visibilità del transito e/o della segnaletica, difficoltà di transito, difficoltà nello sgombero neve, intasamenti di griglie e cunette da fogliame, ecc.);
Ritenuto altresì in via di provvisionale e salvo l’accertamento del maggior danno, disporre la confisca del materiale di risulta del taglio eventualmente effettuato d’ufficio dal Comune, a ristoro delle spese da esso sostenute, salva l’applicazione del maggior danno e delle sanzioni amministrative previste per l’omessa spontanea esecuzione delle ordinanze comunali.
ORDINA
A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI O TENUTARI-CONDUTTORI dei fondi frontisti delle strade comunali
− di provvedere alla potatura di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della sede stradale, che provocano restringimenti della carreggiata o limitazioni della visibilità, della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale o creano ostacoli e limitazioni ai mezzi di manutenzione delle strade medesime;
− di provvedere al taglio di tutte le piante che insistono sulla fascia di rispetto di mt. 3 (tre/00) dal bordo esterno della carreggiata (misurata orizzontalmente dal confine di proprietà stradale) e alla rimozione di ogni alberatura che per essiccamento e forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione in previsione di eventi meteorologici avversi;
AVVERTE
i predetti proprietari, possessori o conduttori, che le operazioni di taglio di cui alla presente ordinanza dovranno essere effettuate entro 15 (quindici/00) giorni dalla pubblicazione della medesima all'albo pretorio digitale comunale;
AVVISA
che in caso di inosservanza entro il termine di cui sopra, questa Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere, anche in tempi successivi e senza ulteriore avviso, all'esecuzione degli interventi ritenuti indispensabili, mediante affidamento a Ditte di propria scelta, e tutto il materiale legnoso proveniente dai tagli sarà trattenuto e confiscato, a risarcimento (se dotato di valore economico) dei costi dei lavori; ciò senza escludere nei confronti degli inadempienti né l'addebito dei costi non compensati dal valore del legname, né l'azione sanzionatoria di legge ex art. 7 Bis del D. Lgs 267/2000 ed ex art. 29, commi 3 e 4, del D. Lgs 285/1992.
Anche nel caso di cui sopra, di esecuzione dei lavori da parte dell'amministrazione, i proprietari, possessori o tenutari/conduttori di fondi rimarranno comunque unici responsabili civilmente e penalmente di qualunque eventuale danno possa verificarsi per cause riconducibili a inosservanza della presente ordinanza.
Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra non occorre alcuna autorizzazione, trattandosi di interventi urgenti finalizzati alla pubblica incolumità; nel caso in cui l'attuazione delle suddette manutenzioni richieda l'occupazione della sede stradale o comunque possa interferire con il transito sia veicolare che pedonale, devono essere preventivamente concordate con gli uffici comunali le modalità e le date e orari di svolgimento dei relativi lavori.
DISPONE
− che la presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito internet del comune nonché mediante affissione di congruo numero di manifesti in luoghi pubblici e lungo la rete viaria comunale interessata.
− la trasmissione della presente, per conoscenza e per gli adempimenti di competenza alla Prefettura di Torino, al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Pont Canavese e alla Regione Piemonte.
Individua
Quale Responsabile della successiva esecuzione della presente: l’Arch. GAMERRO Gustavo — Responsabile del settore Lavori Pubblici - Manutenzione - Patrimonio del Comune di Valperga - tel. 0124/617146 interno 4 – tecnico@comune.valperga.to.it.
AVVERTE
Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Legge 7/08/1990, n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in via giurisdizionale al TAR per il Piemonte entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Valperga, 26.11.2025
Accertata la presenza, lungo vari tratti delle strade comunali di siepi, arbusti e piante di alto fusto in prossimità del confine stradale o che protendono rami sporgenti sulla sede stradale invadendola o creando ostacolo alla visibilità della segnaletica e altresì costituendo grave pericolo per la circolazione stradale e l'incolumità degli utenti, in particolare in caso di eventi atmosferici avversi quali temporali, forti piogge, vento e neve;
Considerato che l'Amministrazione Comunale, percorrendo la rete viaria di proprietà, ha riscontrato varie criticità;
Considerata la responsabilità imputabile alla Pubblica Amministrazione titolare delle strade di pubblico transito qualora non procedesse all'eliminazione delle situazioni anomale e pericolose per l'incolumità degli utenti;
Visto l'art. 823 Cod. Civ., ai sensi del quale spetta all'autorità amministrativa provvedere alla tutela dei beni del demanio pubblico procedendo in via amministrativa nonché valendosi dei mezzi ordinari di difesa della proprietà e del possesso, anche attraverso l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ex L. 689/81 e il ripristino d'autorità dello stato dei luoghi, senza necessariamente far ricorso all'autorità giudiziaria;
Richiamata la propria precedente ordinanza n. 52/2022 in data 08.10.2022 recante oggetto “Abbattimento alberi ubicati su fondi di proprietà privata limitrofi alle strade pubbliche ovvero interferenti con linee aeree elettriche, telefoniche e rete irrigua”;
Visto il nuovo Codice della Strada (D.lgs. 285 del 30/04/1992) ed in particolare:
- l'art. 16 che regola le modalità, gli obblighi circa le distanze da osservare per l'impianto di alberi, siepi vive, piantagioni, ecc. in prossimità delle strade;
- l'art. 18, comma 4, che recita: "Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione";
- l'art. 29 che testualmente dispone:
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile;
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173 a Euro 694;
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Richiamate inoltre le previsioni di cui:
- al vigente Regolamento di Polizia Rurale approvato con D.C.C. n. 40 in data 29.11.2013 ed in particolare dell’art. 18 commi 7 e 8;
- al vigente Regolamento di Polizia Urbana Approvato con D.C.C. n. 30 in data 11.12.2008, modificato da ultimo con D.C.C, n. 32 del 30.09.2019 ed in particolare dell’art. 20;
Visto l' art. 50 del D. Lgs. 267/2000 recante il "Testo Unico degli Enti Locali";
vista la legge 689/81, art. 20 - sanzioni accessorie - in merito alla confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere l’illecito o che ne sono il prodotto, purchè appartenenti all’autore della condotta illecita.
Ribaditi gli obblighi a carico dei proprietari confinati delle strade comunali al taglio e rimozione di piantagioni e siepi come più sopra richiamati;
Ritenuto opportuno emettere apposita ordinanza per il rispetto delle predette normative, al fine di evitare gli inconvenienti e pericoli dovuti alla sporgenza o eccessiva vicinanza di vegetazione rispetto alle sedi stradali (rischio di caduta di rami, scarsa visibilità del transito e/o della segnaletica, difficoltà di transito, difficoltà nello sgombero neve, intasamenti di griglie e cunette da fogliame, ecc.);
Ritenuto altresì in via di provvisionale e salvo l’accertamento del maggior danno, disporre la confisca del materiale di risulta del taglio eventualmente effettuato d’ufficio dal Comune, a ristoro delle spese da esso sostenute, salva l’applicazione del maggior danno e delle sanzioni amministrative previste per l’omessa spontanea esecuzione delle ordinanze comunali.
ORDINA
A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI O TENUTARI-CONDUTTORI dei fondi frontisti delle strade comunali
− di provvedere alla potatura di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della sede stradale, che provocano restringimenti della carreggiata o limitazioni della visibilità, della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale o creano ostacoli e limitazioni ai mezzi di manutenzione delle strade medesime;
− di provvedere al taglio di tutte le piante che insistono sulla fascia di rispetto di mt. 3 (tre/00) dal bordo esterno della carreggiata (misurata orizzontalmente dal confine di proprietà stradale) e alla rimozione di ogni alberatura che per essiccamento e forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione in previsione di eventi meteorologici avversi;
AVVERTE
i predetti proprietari, possessori o conduttori, che le operazioni di taglio di cui alla presente ordinanza dovranno essere effettuate entro 15 (quindici/00) giorni dalla pubblicazione della medesima all'albo pretorio digitale comunale;
AVVISA
che in caso di inosservanza entro il termine di cui sopra, questa Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere, anche in tempi successivi e senza ulteriore avviso, all'esecuzione degli interventi ritenuti indispensabili, mediante affidamento a Ditte di propria scelta, e tutto il materiale legnoso proveniente dai tagli sarà trattenuto e confiscato, a risarcimento (se dotato di valore economico) dei costi dei lavori; ciò senza escludere nei confronti degli inadempienti né l'addebito dei costi non compensati dal valore del legname, né l'azione sanzionatoria di legge ex art. 7 Bis del D. Lgs 267/2000 ed ex art. 29, commi 3 e 4, del D. Lgs 285/1992.
Anche nel caso di cui sopra, di esecuzione dei lavori da parte dell'amministrazione, i proprietari, possessori o tenutari/conduttori di fondi rimarranno comunque unici responsabili civilmente e penalmente di qualunque eventuale danno possa verificarsi per cause riconducibili a inosservanza della presente ordinanza.
Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra non occorre alcuna autorizzazione, trattandosi di interventi urgenti finalizzati alla pubblica incolumità; nel caso in cui l'attuazione delle suddette manutenzioni richieda l'occupazione della sede stradale o comunque possa interferire con il transito sia veicolare che pedonale, devono essere preventivamente concordate con gli uffici comunali le modalità e le date e orari di svolgimento dei relativi lavori.
DISPONE
− che la presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito internet del comune nonché mediante affissione di congruo numero di manifesti in luoghi pubblici e lungo la rete viaria comunale interessata.
− la trasmissione della presente, per conoscenza e per gli adempimenti di competenza alla Prefettura di Torino, al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Pont Canavese e alla Regione Piemonte.
Individua
Quale Responsabile della successiva esecuzione della presente: l’Arch. GAMERRO Gustavo — Responsabile del settore Lavori Pubblici - Manutenzione - Patrimonio del Comune di Valperga - tel. 0124/617146 interno 4 – tecnico@comune.valperga.to.it.
AVVERTE
Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Legge 7/08/1990, n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in via giurisdizionale al TAR per il Piemonte entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Valperga, 26.11.2025
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Ultimo aggiornamento pagina: 11/12/2025 11:28:03