Assegno di maternità concesso dai comuni

La rivalutazione per il 2025
Data:

13 febbraio 2025

Tempo di lettura:

2 min

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Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2025, il comunicato con la rivalutazione, per l’anno 2025, della misura e dei requisiti economici dell’assegno di maternità.

La variazione nella media 2024 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicarsi per l’anno 2025 ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 05/12/2013, n. 159 (assegno di maternità), è pari allo 0,8% (comunicato ufficiale dell’ISTAT del 16 gennaio 2025).

L’importo dell’assegno mensile di maternità, che spetta per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, è pari a 407,40 euro per cinque mensilità e, quindi, a 2.037,00 euro complessivi.

Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da tenere presente per queste categorie è pari a 20.382,90 euro.

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del D. Lgs. 26/03/2001, n. 51).

Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza).

L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.

I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21/12/2000), entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.




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Ultimo aggiornamento pagina: 13/02/2025 11:45:17

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