Descrizione
Sabato 8 giugno e Domenica 9 giugno 2024 i cittadini saranno chiamati a votare per il rinnovo dei seguenti organismi elettivi:
- PARLAMENTO EUROPEO;
- PRESIDENTE DELLA REGIONE E CONSIGLIO REGIONALE;
- PARLAMENTO EUROPEO;
- PRESIDENTE DELLA REGIONE E CONSIGLIO REGIONALE;
QUANDO SI VOTA
Si vota nelle giornate di sabato 8 giugno, dalle ore 15.00 alle 23.00, e domenica 9 giugno, dalle ore 7.00 alle 23.00.
Lo scrutinio dei voti per il Parlamento Europeo inizierà la sera di domenica 9 giugno, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti.
Lo scrutinio dei voti per le altre consultazioni avrà inizio alle ore 14.00 di lunedì 10 giugno.
Si vota nelle giornate di sabato 8 giugno, dalle ore 15.00 alle 23.00, e domenica 9 giugno, dalle ore 7.00 alle 23.00.
Lo scrutinio dei voti per il Parlamento Europeo inizierà la sera di domenica 9 giugno, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti.
Lo scrutinio dei voti per le altre consultazioni avrà inizio alle ore 14.00 di lunedì 10 giugno.
COME SI VOTA
1.ELEZIONI EUROPEE – SCHEDA GRIGIA
Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.
I voti di preferenza – nel numero massimo di tre – si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. Non è ammessa l’espressione del voto di preferenza con indicazioni numeriche. Nel caso di tre preferenze espresse queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza.
2.ELEZIONI REGIONALI – SCHEDA VERDE
Viene eletto Presidente il capolista della lista regionale che prende il maggior numero di voti (al secondo spetta comunque il posto di consigliere regionale). Alle liste regionali sono collegate le liste provinciali.
Sulla scheda l’elettore troverà il nome del candidato alla presidenza affiancato dal simbolo della coalizione che lo sostiene; a fianco ci sono i simboli delle liste provinciali che lo sostengono. L’elettore può esprimere fino a due preferenze scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome dei candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista, è necessario sempre scrivere nome e cognome a fianco del contrassegno, a pena di annullamento della preferenza.
L’espressione di due preferenze per candidati appartenenti allo stesso sesso comporta l’annullamento della seconda preferenza.
Si può votare:
1) per una lista circoscrizionale, tracciando un segno sul relativo contrassegno. In tale caso, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista. Se l'elettore si limita a esprimere il voto di preferenza a fianco di un contrassegno di una lista, il voto si intende espresso a favore di tale lista a condizione che il candidato sia presente nella lista medesima. Ove tale condizione sia rispettata, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista;
2) per il candidato Presidente e per la sua lista regionale, tracciando un segno sul nome del candidato prescelto o sul contrassegno della lista regionale, e per una lista circoscrizionale a lui collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno;
3) per il solo candidato Presidente e per la sua lista regionale, senza alcun voto di lista circoscrizionale, tracciando un segno sul nome del candidato prescelto o sul contrassegno della lista regionale (il tal caso, il voto è assegnato unicamente al candidato Presidente);
4) per un candidato Presidente e per la sua lista regionale, tracciando un segno sul nome del candidato prescelto o sul contrassegno della lista regionale, e per una lista circoscrizionale non collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno (cosiddetto voto disgiunto).
1.ELEZIONI EUROPEE – SCHEDA GRIGIA
Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.
I voti di preferenza – nel numero massimo di tre – si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. Non è ammessa l’espressione del voto di preferenza con indicazioni numeriche. Nel caso di tre preferenze espresse queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza.
2.ELEZIONI REGIONALI – SCHEDA VERDE
Viene eletto Presidente il capolista della lista regionale che prende il maggior numero di voti (al secondo spetta comunque il posto di consigliere regionale). Alle liste regionali sono collegate le liste provinciali.
Sulla scheda l’elettore troverà il nome del candidato alla presidenza affiancato dal simbolo della coalizione che lo sostiene; a fianco ci sono i simboli delle liste provinciali che lo sostengono. L’elettore può esprimere fino a due preferenze scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome dei candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista, è necessario sempre scrivere nome e cognome a fianco del contrassegno, a pena di annullamento della preferenza.
L’espressione di due preferenze per candidati appartenenti allo stesso sesso comporta l’annullamento della seconda preferenza.
Si può votare:
1) per una lista circoscrizionale, tracciando un segno sul relativo contrassegno. In tale caso, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista. Se l'elettore si limita a esprimere il voto di preferenza a fianco di un contrassegno di una lista, il voto si intende espresso a favore di tale lista a condizione che il candidato sia presente nella lista medesima. Ove tale condizione sia rispettata, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato alla lista;
2) per il candidato Presidente e per la sua lista regionale, tracciando un segno sul nome del candidato prescelto o sul contrassegno della lista regionale, e per una lista circoscrizionale a lui collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno;
3) per il solo candidato Presidente e per la sua lista regionale, senza alcun voto di lista circoscrizionale, tracciando un segno sul nome del candidato prescelto o sul contrassegno della lista regionale (il tal caso, il voto è assegnato unicamente al candidato Presidente);
4) per un candidato Presidente e per la sua lista regionale, tracciando un segno sul nome del candidato prescelto o sul contrassegno della lista regionale, e per una lista circoscrizionale non collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno (cosiddetto voto disgiunto).
Chi avesse smarrito o esaurito la propria tessera personale, potrà chiederne il duplicato all'Ufficio Elettorale.
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Ultimo aggiornamento pagina: 08/06/2024 14:16:55